Art. 19 (Convenzione) — Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni (diverse dalle pensioni o dalle annualita) pagate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che:
- i)abbia la cittadinanza o la nazionalita' di detto Stato; o
- ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
