Art. 20 (Convenzione) — Professori e insegnanti
Un professore o un insegnante che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di condurre studi superiori o ricerche presso una universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato e che era, immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento, di studi superiori o di ricerca in considerazione dei quali egli sia, o lo sara' in applicazione del presente articolo, assoggettato ad imposizione nell'altro Stato.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
