Art. 18 (Convenzione) — Pensioni e annualità
1. Le pensioni (comprese quelle pubbliche) e le annualita' pagate ad un residente di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. 3. Gli alimenti od altre sovvenzioni di carattere alimentare provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto primo Stato.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
