1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne l'Australia: l'imposta australiana sul reddito (the Australian income tax) ivi compresa l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili di una societa' privata;
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni relativamente alle imposte cui si applica la presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art2 · fonte su Normattiva