1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)Per quanto concerne Cipro: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di seguito indicata quale "imposta cipriota");
- b)Per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta sul reddito dei terreni; II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. - l'imposta sul reddito agrario; V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. - l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; VII. - l'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' (qui di seguito indicate quali "imposte italiane"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
