considerate (1) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: (a) per quanto concerne il Regno Unito: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); (ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); (iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); (iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax) (qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito"). (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (II) l'imposta sul reddito dele persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (2) La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo (1) del presente Articolo. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329~art2 · fonte su Normattiva