Art. 22 (Convenzione) — Redditi delle persone con doppia residenza
Se una persona che, in forza delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 4, e' residente di entrambi gli Stati contraenti ma che in forza delle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 di detto articolo e' considerata, ai fini della presente Convenzione, residente di uno solo degli Stati contraenti, ritrae redditi da fonti situate in questo Stato contraente o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, detti redditi sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
