Se una persona che, in forza delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 4, e' residente di entrambi gli Stati contraenti ma che in forza delle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 di detto articolo e' considerata, ai fini della presente Convenzione, residente di uno solo degli Stati contraenti, ritrae redditi da fonti situate in questo Stato contraente o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, detti redditi sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art22 · fonte su Normattiva