Art. 23 (Convenzione) — Fonte dei redditi
I redditi realizzati da un residente di uno Stato contraente i quali, ai sensi di uno o piu' articoli dal 6 all'8 e dal 10 al 17, sono imponibili nell'altro Stato contraente, si considerano, ai fini dell'articolo 24 e della legislazione sull'imposizione dei redditi di detto altro Stato, redditi derivanti da fonti situate in detto altro Stato.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
