Art. 21 (Convenzione) — Studenti
Se uno studente, residente di uno degli Stati contraenti o che era tale immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme sono esenti da imposizione nell'altro Stato.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
