presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di piu' di nove persone (autobus).

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art2 · fonte su Normattiva