presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di piu' di nove persone (autobus).
Testo vigente dal 31 ottobre 2003
presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di piu' di nove persone (autobus).
Testo vigente dal 31 ottobre 2003
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art2 · fonte su Normattiva