accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediarite autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

Testo vigente dal 7 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70~accordo-art2 · fonte su Normattiva