[1]CONVENZIONE
[2]TRA LA REPUBBLICA IVORIANA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
[3]Il Governo della Repubblica ivoriana ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[4]ARTICOLO 1. (Soggetti)
[5]La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
