1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sugli utili di capitale prelevate per conto di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa e di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sugli utili di capitale le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plus-valori. 3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono, in particolare:

  • 1)nel caso dell'Italia:
  • a)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • b)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • 2)nel caso della Costa d'Avorio:
  • a)l'imposta sugli utili industriali e commerciali e sugli utili agricoli (impot sur les benefices industriels et commerciaux et sur les benefices agricoles);
  • b)l'imposta sugli utili non commerciali (impot sur les benefices non commerciaux);
  • c)l'imposta sugli stipendi e salari ed il contributo a carico del datore di lavoro (impot sur les traitements et salaires et la contribution a' la charge de l'employeur);
  • d)l'imposta sul reddito dei capitali mobiliari (impot sur le revenu des capitaux mobiliers);
  • e)l'imposta generale sul reddito (impot general sur le revenu); (qui di seguito indicate quali "imposta ivoriana"). 4. La convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente, dopo la firma della convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;293~convenzione-art2 · fonte su Normattiva