Art. 19 (Convenzione) — Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente;
- b)tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato contraente e se la persona fisica ne sia un residente che:
- i)non abbia la nazionalita' del primo Stato contraente di cui al precedente punto a);
- ii)non sia divenuto residente dall'altro Stato contraente al solo scopo di rendere i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente;
- b)tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica sia un residente di questo altro Stato contraente e se non abbia la nazionalita' del primo Stato contraente di cui al precedente punto a). 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
