Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data
Art. 3 (Convenzione) — Definizioni generali
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Costa d'Avorio" designa il territorio nazionale nonche' le zone di giurisdizione nazionale in mare della Repubblica della Costa d'Avorio ivi comprese le regioni situate al di fuori del mare territoriale della Costa d'Avorio che sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione della Costa d'Avorio concernente la piattaforma continentale, come regioni sulle quali possono essere esercitati i diritti della Costa d'Avorio per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano; in particolare, il fondo ed il sottosuolo marino adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone;
- c)il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- d)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Costa d'Avorio o l'Italia;
- e)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- f)il termine societa' designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- g)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- h)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa: (1) per quanto concerne la Costa d'Avorio, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (2) per quanto concerne l'Italia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
