1. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere effettuati soltanto dai trasportatori che, conformemente alla legislazione interna del proprio Paese, sono autorizzati ad effettuare tali trasporti. 2. I veicoli che effettuano i trasporti internazionali di cui al presente Accordo devono essere muniti della targa nazionale e di un segno distintivo che indichi il Paese di provenienza.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
