Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per: 1 - Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sara' stabilita dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. 3 - Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art2 · fonte su Normattiva