1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto. 2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art12 · fonte su Normattiva