1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto. 2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
