Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno essere osservate le norme della circolazione, nonche' tutte le altre leggi e norme ivi comprese quelle tributarie in vigore nel Paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art13 · fonte su Normattiva