1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente:

  • a)i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore;
  • b)i materiali di lubrificazione nelle quantita' indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto;
  • c)le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto. 2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformita' alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art16 · fonte su Normattiva