1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente:
- a)i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore;
- b)i materiali di lubrificazione nelle quantita' indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto;
- c)le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto. 2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformita' alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
