[1]due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/1997, l'ammissione alle Universita', Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa. Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali. Quest'Accordo puo' essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno. Dante MARTINELLI

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;294~scambio-di-lettere-1-art8 · fonte su Normattiva