Roma, 6 settembre 1996 Ministero degli Affari Esteri IL DIRETTORE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto 1996, il cui testo e' il seguente: "Signor Direttore Generale, con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1 dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiana e svizzera hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturita' rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Universita' e Politecnici in Svizzera; Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorita' universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, puo' accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati. Articolo 1 Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita' e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturita' svizzera, i diplomi di maturita' rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;294~scambio-di-lettere-2-art1 · fonte su Normattiva