(1) I titoli accademici abilitano il detentore che intende proseguire gli studi o iniziare un ulteriore corso di studio presso Istituti Superiori dell'altra Parte contraente ad accedere a tali studi senza esami integrativi e supplementari, se e in quanto il detentore del titolo accademico e' abilitato agli studi predetti senza esami integrativi e supplementari nel Paese dove gli e' stato conferito il titolo. Questo vale anche per i detentori di diplomi riguardanti "Staatspruefungen" superati nella Repubblica Federale di Germania. (2) Al riguardo, un titolo accademico conseguito in un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania o un diploma relativo alla "Staatspruefung" che consentono di accedere alla "Promotion" negli Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti quale condizione per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di ricerca in un Istituto Superiore della Repubblica Italiana. Il titolo di Dottore conseguito in base all'esame di laurea presso un Istituto Superiore della Repubblica Italiana viene riconosciuto come condizione per l'ammissione alla "Promotion" presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;49~accordo-art3 · fonte su Normattiva