Art. 1 (Accordo)
[1]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale Svizzero, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualita' artistiche e tecniche, contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali - tenuto anche conto della comunanza linguistica - e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:
[2]Art. 1. Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm, o di proporzionale lunghezza e durata se di altri formati o supporti, realizzato da uno o piu' produttori italiani unitamente a uno o piu' produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato, di regola prima dell'inizio delle riprese, dalle competenti autorita' dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo; per la Svizzera l'Ufficio federale della cultura - Sezione del cinema.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
