Art. 16 (Accordo) — Entrata in vigore e disdetta
[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo che le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica. 2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo e' abrogato lo scambio di lettere dell'11 dicembre 1972 tra il Capo del Dipartimento politico federale e il Ministero italiano degli Affari Esteri concernente la lotta contro l'inquinamento delle acque. 3. Il presente Accordo puo' essere denunciato con preavviso di tre mesi. Fatto in due originali in lingua italiana il 3 novembre 1985, a Roma.
[2]Per il Governo italiano Per il Governo federale svizzero
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 2 maggio 1990
