[1]e scadenza

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore per 10 anni a partire dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'articolo 11 siano state svolte e verra' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci dandone avviso scritto un anno prima della scadenza. 2. In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, come previsto dal presente Articolo 12, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alle date precedentemente menzionate. In FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. REDATTO ad Ankara il ventiduesimo giorno di Marzo millenovecentonovantacinque in tre copie, una in italiano, una in turco ed una in inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese.

[3]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-27;294~accordo-art12 · fonte su Normattiva