I rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorita' di entrambe le Parti contraenti si riuniranno in commissione mista, a richiesta di una delle Parti contraenti, preferibilmente una volta l'anno, al fine di risolvere tutte le eventuali difficolta' che potranno sorgere per l'applicazione del presente accordo, come pure per le opportune consultazioni riguardanti i principali problemi d'interesse reciproco, nel campo della navigazione marittima.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art14 · fonte su Normattiva