1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni:

  • 1)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
  • 2)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
  • 3)predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
  • 4)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • 5)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • 6)esaminare l'opportunita' di concordare con le Autorita' competenti per materia il rilascio di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 7 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70~accordo-art26 · fonte su Normattiva