1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorita' competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo. 2. I rappresentanti delle Autorita' competenti di cui al paragrafo I si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:
- a)concordare le modalita' di esecuzione dei servizi per i trasporti di viaggiatori nonche' i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8;
- b)stabilire di comune accordo i formulari delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' del loro rilascio;
- c)esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- d)risolvere le difficolta' che potranno eventualmente verificarsi. 3. La Commissione mista potra' inoltre proporre alle Autorita' competenti i provvedimenti suscettibili di facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Stati. 4. Le proposte della Commissione mista sono soggette all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
