1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorita' competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo. 2. I rappresentanti delle Autorita' competenti di cui al paragrafo I si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:

  • a)concordare le modalita' di esecuzione dei servizi per i trasporti di viaggiatori nonche' i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8;
  • b)stabilire di comune accordo i formulari delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' del loro rilascio;
  • c)esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
  • d)risolvere le difficolta' che potranno eventualmente verificarsi. 3. La Commissione mista potra' inoltre proporre alle Autorita' competenti i provvedimenti suscettibili di facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Stati. 4. Le proposte della Commissione mista sono soggette all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art24 · fonte su Normattiva