[1]L'articolo IX dell'Accordo del 1990 e' abrogato; L'articolo I dell'Accordo del 1990 e' sostituito dal seguente:

[2](1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute - Ufficio di Roma e' parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente integrato nella struttura e il piano di lavoro della Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La direzione del Centro e' funzione del Direttore della Divisione per il Supporto Tecnico un'unita' di staff professionale del Centro sara' nominato dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma con responsabilita' manageriali e tecniche sullo staff operante a Roma. (2) Il Centro avra' un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, in conformita' con i programmi e le necessita' dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma. Inoltre, il Comitato valutera' ogni due anni, i risultati conseguiti dalle attivita' condotte, sulla base di apposite relazioni. (3) Il Comitato Tecnico Scientifico sara' composto di sette membri nominati dai Direttore Regionale dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore Regionale provvedera' alla nomina di un membro del Comitato Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del paese ospitante. (4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno avere comprovata esperienza nei settori di attivita' dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si riunira' almeno una volta all'anno, eleggera' il suo presidente e adottera' propri metodi di lavoro.

Testo vigente dal 5 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;295~accordo-art2 · fonte su Normattiva