Art. 4 (Accordo) — Il contributo dell'OMS/EURO
(1) L'OMS/EURO trasferira' almeno due unita' di personale professionale e almeno tre unita' di personale amministrativo all'Ufficio di Roma del Centro. I relativi oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO con effetto dal 1 gennaio 2002 (2) L'OMS/EURO si impegna a ricercare ulteriori fonti di finanziamento per le attivita' del Centro al fine di rafforzare le capacita' operative dell'Ufficio di Roma perseguendo l'obiettivo di incrementare progressivamente e sostanzialmente le risorse totali. Nell'ambito delle attivita' dell'Ufficio di Roma, l'OMS/EURO si impegna a considerare le proposte del Ministero nella Salute e di quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per attivita' di assistenza tecnica e cooperazione da realizzarsi in Italia all'interno de mandato dell'Ufficio di Roma. Si prevede in realta' che l'Ufficio di Roma avra' un grosso impatto e offrira' opportunita' di intensa cooperazione con il paese ospitante e con gli altri Stati Membri dell'OMS/EURO. (3) Nell'ambito degli impegni previsti dal presente Accordo, l'Ufficio di Roma preparera' in cooperazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'Italia un rapporto periodico in lingua inglese su 'Ambiente e Salute in Italia in relazione agli obbiettivi e alle politiche indicati nella cornice denominata "Health21". Questo rapporto sara' pubblicato dall'Ufficio di Roma ogni due anni a partire dal 2002 e distribuito in Europa.
Testo vigente dal 5 novembre 2003
