1. Il funzionario consolare ha diritto, nella propria circoscrizione, di assistere e consigliare i cittadini dello Stato inviante, per quanto concerne i diritti loro spettanti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato di residenza. A tale scopo egli puo', se necessario:

  • a)assistere detti cittadini presso le competenti autorita' del territorio;
  • b)ricevere per conto di detti cittadini, non residenti nel territorio, i pagamenti loro dovuti in base alla detta legislazione. 2. Nel caso di conflitto fra le disposizioni di un accordo speciale relativo alle assicurazioni sociali in vigore fra le Alte Parti Contraenti e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, vengono applicate le prime disposizioni dell'accordo suddetto.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art21 · fonte del testo