Il funzionario consolare puo', nella sua circoscrizione, curare e favorire gli interessi dello Stato inviante per quanto concerne:

  • a)il commercio;
  • b)le attivita' artistiche, scientifiche, professionali e culturali;
  • c)l'emigrazione e l'immigrazione.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art22 · fonte del testo