• 1)Il funzionario consolare puo', nell'ambito della circoscrizione consolare, incontrarsi e comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, prestar loro aiuto, dare consigli e, in caso di necessita', prendere provvedimenti per fornire loro assistenza giudiziaria. Lo Stato di residenza non limita in alcun modo al cittadino dello Stato d'invio l'accesso all'ufficio consolare.
  • 2)Le competenti autorita' dello Stato di residenza informano l'ufficio consolare dello Stato d'invio dell'arresto, fermo, o di qualsiasi misura limitativa della liberta' personale del cittadino di questo Stato nell'ambito della circoscrizione consolare.
  • 3)Il funzionario consolare puo' visitare e comunicare con il cittadino dello Stato d'invio che sia stato arrestato, fermato o sottoposto a qualsiasi misura limitativa della liberta' personale oppure che sconti una pena detentiva, nell'ambito della circoscrizione consolare. Le facolta' indicate nel presente comma devono essere attuate in conformita' con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza purche', tuttavia, tali leggi o regolamenti non rendano tali facolta' inoperanti.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art29 · fonte su Normattiva