Il funzionario consolare puo' ricevere dall'autorita' giudiziaria, da una persona fisica o giuridica, allo scopo di trasmetterli ad un cittadino dello Stato inviante che non risieda nel territorio, il danaro od i beni ai quali detto cittadino abbia diritto in seguito al decesso di una persona. Tale denaro o beni possono comprendere, ma non esclusivamente, quote ereditarie, pagamenti effettuati in virtu' di leggi sugli infortuni sul lavoro o altre leggi analoghe come pure il ricavato di polizze di assicurazioni sulla vita. Il tribunale, la persona fisica o giuridica che procede alla ripartizione non e' obbligato di trasmettere tale denaro o beni per tramite di un funzionario consolare, e quest'ultimo non ha l'obbligo di riceverli per eseguire la trasmissione. Qualora detto funzionario riceva effettivamente i suddetti denaro o beni, egli deve conformarsi alle condizioni poste dal tribunale, dalla persona fisica o giuridica, per quanto concerne la prova della consegna agli interessati del denaro o dei beni di cui trattasi e la restituzione degli stessi nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art24 · fonte del testo