Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o trasferiti al funzionario consolare in base alle disposizioni degli articoli 23 e 24 solo nella misura, ed alle condizioni, in cui detti pagamenti, consegna o trasferimento alle persone che il funzionario consolare rappresenta o per conto delle quali riceve sono autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore nello Stato di residenza. Il funzionario consolare non ha per quanto concerne i suddetti danaro e beni diritti maggiori di quelli che avrebbe avuto la persona che rappresenta o per conto della quale riceve, se detti danaro o beni fossero stati pagati, consegnati o trasferiti alla persona stessa.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art25 · fonte del testo