1. Lo Stato inviante puo' istituire e mantenere uffici consolari nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi localita' ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra localita' dove lo Stato di residenza, consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare. 2. Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, puo' liberamente stabilirne i limiti. 3. Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare:

  • a)di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali, di un terzo Stato;
  • b)di un territorio di un terzo Stato. 4. Un funzionario consolare puo', previa notifica allo Stato di residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art3 · fonte del testo