Lo Stato inviante ha la facolta' di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati. Il Governo del territorio indica l'autorita' competente alla quale tali informazioni devono essere comunicate.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art6 · fonte del testo