[1]con i cittadini dello Stato di invio
[2]1. Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato d'invio:
- a)i funzionari consolari sono liberi di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio sono del pari liberi di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
- b)le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio, ed in ogni caso entro settantadue ore, la sede consolare dello Stato d'invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di tale Stato viene arrestato, o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della propria liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata alla sede consolare della persona arrestata o sottoposta ad ogni altra forma di limitazione della propria liberta' personale deve del pari essere trasmessa senza indugio, ed in ogni caso entro le 72 ore, dalle dette autorita'. Queste ultime devono informare senza indugio l'interessato dei propri diritti ai sensi del presente sottoparagrafo;
- c)i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato di invio che viene arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della propria liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui o di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio;
- d)quando il cittadino sconta, dopo la condanna, una pena restrittiva della liberta' o viene sottoposto ad una misura limitativa della propria liberta', i funzionari consolari hanno il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere ai funzionari consolari di intrattenersi con il prigioniero. 2. I diritti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo non possono essere esercitati che nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia, che le dette leggi e regolamenti non devono rendere inoperanti tali diritti.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
