Art. 3 (Protocollo)
organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all'articolo 1.b ed all'articolo 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
