organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all'articolo 1.b ed all'articolo 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art3 · fonte su Normattiva