Art. 2 (Protocollo)
1 Ogni Stato contraente puo' inoltre, quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 13 o in ogni altro momento successivo, dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali non governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta, il diritto di presentare reclami nei suoi confronti. 2 Queste dichiarazioni possono essere fatte per una durata determinata. 3 Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti e ne cura la pubblicazione.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
