1 Quando decide che un reclamo e' ricevibile, il Comitato di esperti indipendenti ne informa, tramite il Segretario Generale, le Parti contraenti alla Carta e chiede alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che presenta il reclamo, di sottoporgli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna spiegazione o informazione, ed alle altre Parti contraenti al presente Protocollo di far pervenire le osservazioni da esse ritenute opportune nello stesso termine. 2 Nel caso in cui il reclamo sia presentato da un'organizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori, o da altra organizzazione non governativa, nazionale o internazionale, il Comitato di esperti indipendenti informa al riguardo, tramite il Segretario Generale, le organizzazioni internazionali di datori di lavoro o di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta, invitandoli a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito. 3 In base alle spiegazioni, informazioni o osservazioni fatte pervenire in attuazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, la Parte contraente chiamata in causa e l'organizzazione che presenta il reclamo possono sottoporre per iscritto ogni informazione o osservazione supplementare entro il termine stabilito dal Comitato di esperti indipendenti. 4 Nel quadro dell'esame del reclamo, il Comitato di esperti indipendenti puo' organizzare un incontro con i rappresentanti delle parti.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art7 · fonte su Normattiva