TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA CHE PREVEDE UN SISTEMA DI RECLAMI COLLETTIVI Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta"); Determinati ad adottare nuove misure per migliorare la concreta attuazione dei diritti sociali garantiti dalla Carta; Considerando che questo scopo potrebbe essere ottenuto in particolare istituendo un sistema di reclami collettivi il quale tra l'altro rafforzerebbe la partecipazione dei partner sociali e delle organizzazioni non governative, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti del presente Protocollo riconoscono alle seguenti organizzazioni, il diritto di presentare reclami adducenti un'attuazione insoddisfacente della Carta: a le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta; b altre organizzazioni internazionali non governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio d'Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine dal Comitato governativo; c le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art1 · fonte su Normattiva