'articolo 24 dello Statuto recita come segue: "Articolo 24 Esame dei rapporti 1. I rapporti inviati al Segretario Generale in conformita' con gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di Esperti Indipendenti istituito in conformita' con l'Articolo 25. Al Comitato dovra' altresi' giungere ogni commento inviato al Segretario Generale, in conformita' con il paragrafo 1 dell'Articolo 23. Al termine del suo esame, il Comitato degli Esperti indipendenti elaborera' un rapporto contenente le sue conclusioni. 2. Per quanto riguarda i rapporti di cui all'Articolo 21, il Comitato di Esperti indipendenti valutera' da un punto di vista legale la conformita' del diritto e della prassi nazionali per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti Contraenti interessate. 3. Il Comitato di Esperti indipendenti puo' rivolgere richieste per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti potra' anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti di una Parte Contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta della Parte Contraente interessata. Le organizzazioni di cui al Paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito. 4. Le conclusioni del Comitato di Esperti indipendenti saranno rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato Governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle Organizzazioni menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 27"

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;705~protocollo-art2 · fonte su Normattiva