delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del Presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse saranno sottoposte, a richiesta di una delle due Parti, alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: ogni Parte Contraente dovra' nominare un membro di questo Tribunale entro un termine di due mesi, dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri accordi, chiedere che siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per altri motivi non fosse a lui possibile svolgere questa funzione, il Vice Presidente della Corte sara' invitato a farlo. Ove poi anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non fosse pure a lui possibile esercitare questa funzione, ne verra' invitato il successivo membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art10 · fonte su Normattiva