Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994
Art. 11 (Convenzione)
d'informazioni Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, su richiesta, e nella misura in cui la loro legislazione lo consente, le informazioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
