Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994
Art. 17 (Convenzione)
1. Ogni Parte Contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto 15 mesi dopo la data alla quale il depositario ne avra' ricevuto notifica.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
