[1]- DENUNCIA

[2]1. Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto tale notifica, oppure ad ogni altra ulteriore data specificata nella notifica.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art42 · fonte su Normattiva