delle controversie 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e' risolta per quanto possibile per via negoziale diretta tra le stesse. 2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale diretta e' sottoposta dalle Parti Contraenti alla controversia dinanzi al Comitato, che la esamina e formula raccomandazioni in vista della sua soluzione. 3. Le Parti Contraenti alla controversia possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni del Comitato.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art20 · fonte su Normattiva