DI COLLABORAZIONE Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria, istruzione scolastica e professionale, turismo.

Testo vigente dal 10 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;299~accordo-art2 · fonte su Normattiva